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  PROCEDURE AMM.VE * INDENNITA' DI MATERNITA'
 
 
  Indennità di maternità
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Chi ne ha diritto

L'indennità di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti titolari di un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.
Alle lavoratrici autonome (commercianti, artigiani, colone, coltivatrici dirette, mezzadre) spetta l'astensione obbligatoria dal lavoro a partire dal 27 aprile 2001.
L’indennità di maternità spetta, adesso, anche alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano il contributo del 14% (Co.co.co., libere professioniste).
Ultimamente l’assegno di maternità è stato esteso anche in favore delle donne non lavoratrici.

Durata e importo del trattamento

L’astensione obbligatoria per le lavoratrici dipendenti dura cinque mesi: due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
La madre, inoltre, ha diritto nei primi otto anni di vita del bambino ad assentarsi dal lavoro (astensione facoltativa) per un periodo massimo sei mesi.
Durante il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera.
Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiani, colone, coltivatrici dirette, mezzadre), le lavoratrici agricole e le colf l'indennità è pari all'80% delle retribuzioni convenzionali stabilite con provvedimento ministeriale.
Per le lavoratrici parasubordinate l'indennità di maternità è in rapporto ai contributi accreditati.
L'importo dell'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Per le lavoratrici che hanno almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o che ha perduto il lavoro durante il periodo di gravidanza o da meno di nove mesi è prevista una indennità di maternità a carico dell’Inps (per il 2002 l’importo è stato pari a € 1.632,58).
Alle donne non lavoratrici e che, comunque, non hanno diritto ad alcun assegno di maternità, spetta una indennità di maternità di € 265,20 per cinque mesi. Tale indennità va chiesta al Comune di residenza e viene pagata dall’Inps.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di astensione (obbligatoria e facoltativa) va presentata all'INPS e al datore di lavoro. Per le donne non lavoratrici la domanda va presentata al Comune di residenza.

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