ADEMPIMENTI ED AUTORIZZAZIONI NECESSARIPER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Procedura
L'instaurazione del rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari segue una particolare disciplina riassumibile nelle seguenti fasi:
- richiesta di autorizzazione effettuata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso le Prefetture. A tale richiesta, anche nominativa, deve essere allegata la documentazione comprovante idonee condizioni di alloggio, la proposta di contratto di soggiorno e l'impegno a comunicare ogni variazione;
- trasmissione della richiesta al Centro per l'impiego, affinché la stessa venga diffusa tramite canali telematici e vengano acquisite eventuali domande di lavoro da parte di cittadini italiani o comunitari. In mancanza di tali domande, trascorsi 20 giorni, lo sportello unico rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, il quale è trasmesso agli uffici consolari per il rilascio del visto di ingresso;
- rilascio del visto d'ingresso da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine, con il quale lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, si reca allo sportello unico per firmare il contratto di soggiorno;
- stipula del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e straniero, con il quale il primo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, si impegna al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
- rilascio del permesso di soggiorno e rilievo delle impronte digitali del lavoratore extracomunitario;
- instaurazione del rapporto di lavoro.