Nuova convenzione di tirocini formativiDelibera di G.P. n. 136 del 28/05/2010
Convenzione (.doc) Convenzione (.pdf)
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Il tirocinio formativo costituisce per i giovani il modo più efficace per mettere alla prova e migliorare le proprie capacità operative e per mettere in luce le proprie potenzialità nell'ambito della realtà aziendale.I vantaggi di questa iniziativa per le aziende sono molteplici, il più significativo è rappresentato dalla possibilità di "osservare" e "individuare", nel caso del tirocinio, i soggetti più adatti a ricoprire un determinato incarico, superando quella che è la fase più dispendiosa per l'azienda: la selezione del personale e la sua formazione iniziale.Il quadro legislativo di riferimento è quello relativo alla legge n.°196 del 24.06.97 e al D.M. n.°142 del 25.03.98.I soggetti coinvolti sono le Imprese (datori di lavoro pubblici e privati), i promotori (agenzie del lavoro, centri per l'impiego) e i destinatari, ovvero tutti coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico. I dettagli: limiti numerici, destinatari e durata L'art.1 del D.M. n.°142/98 precisa che i datori di lavoro pubblici e privati, denominati soggetti ospitanti, possono accogliere:
Aziende da 1 a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
Aziende con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti;
Aziende con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del numero di dipendenti.
La durata massima del tirocinio è variabile in funzione delle caratteristiche dei destinatari:
4 mesi nel caso di soggetti studenti che frequentano la scuola secondaria;
6 mesi, per allievi di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione;
12 mesi nel caso di studenti universitari o persone svantaggiate ai sensi dell'art.4 comma 1, della legge n.°381/98 in materia di cooperative sociali;
24 mesi, nel caso in cui i beneficiari siano portatori di handicap.
Come si attiva il tirocinioIl tirocinio viene realizzato attraverso una convenzione sottoscritta tra le parti interessate: l'azienda ospitante, il tirocinante o i tirocinanti ed il soggetto promotore (Provincia di Brindisi). L’azienda che vuole candidarsi ad ospitare uno o più tirocinanti deve trasmettere alla Provincia di Brindisi la modulistica necessaria ovvero:
la richiesta di attivazione tirocinio
il progetto formativo
la convenzione
la scheda monitoraggio tirocini formativi (incontro intermedio e finale)
Successivamente all’attivazione l’azienda provvederà a consegnare la modulistica alla Provincia di Brindisi o ad eventuali gestori convenzionati che procederanno ad una valutazione formale e di merito del progetto formativo proposto dall’azienda e alla pubblicizzazione dei posti di tirocinio disponibili.A seguito del ricevimento delle candidature l’azienda procederà alla selezione dei candidati e il soggetto promotore nominerà il tutor formativo per il monitoraggio dello stage e se necessario per operare una prima selezione degli aspiranti.Successivamente il soggetto promotore organizzerà l’incontro per la firma della convenzione e del progetto formativo e della liberatoria ex/lege 675/96 da parte dell’azienda e del tirocinante/i. Sempre il soggetto promotore provvederà ad inviare copia del progetto formativo e della convenzione alla Direzione provinciale del Lavoro e alle OO. SS.Obblighi assicurativiSarà a carico dell’azienda l’apertura della posizione INAIL e RCT per il candidato o i candidati selezionati.Durante lo svolgimento del tirocinio Il tirocinante, durante il periodo di stage, è assistito da un responsabile di designazione aziendale (tutor aziendale) che lo segue nell'attività di tirocinio.Il tirocinante è tenuto al rispetto di quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo ed in particolare dovrà apporre la sua firma sul foglio presenze. Il tirocinante si incontrerà periodicamente con il tutor formativo, il quale si informerà sullo svolgimento del tirocinio. foglio presenze In caso di interruzione del tirocinio l’azienda dovrà darne comunicazione al soggetto promotore.Al termine del periodo di stage l’azienda rilascerà una dichiarazione sulla base dei risultati del tirocinio e del foglio presenze.La procedura di attivazione del tirocinio è riassunta in apposita scheda(scarica qui) Diritti doveri e curiositàLa legge 196/97 chiarisce che il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato, pertanto l'azienda ospitante non ha l'obbligo di assumere il tirocinante al termine del periodo di tirocinio. La legge non ha previsto obblighi retributivi, l'azienda può valutare l'opportunità di offrire un bonus anche allo scopo di incentivare il giovane a trarre massimo profitto dall'esperienza di tirocinio nel contesto lavorativo. Il tirocinante è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi e altre notizie relative all'azienda sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.